SI INFORMANO I CONTRIBUENTI IMU
Che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Legge di bilancio 2020”, all’art. 1, co. 738, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) relativamente alla TASI e all’IMU è abolita, e dispone, ai commi da 739 a 783, l’istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che accorpa i precedenti tributi.
La nuova IMU mantiene, in linea generale, gli stessi presupposti soggettivi e oggettivi disciplinati dalla previgente normativa, nonchè i termini e le modalità del pagamento che deve essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze: 16 giugno ACCONTO - 16 dicembre SALDO.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 29.12.2022 ha approvato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2023, mantenendole invariate rispetto all’anno 2022:
TIPOLOGIA
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ALIQUOTE
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Abitazione principale e relative pertinenze, immobili equiparati
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ESCLUSI
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Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
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0,46
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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AZZERAMENTO
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Immobili uso produttivo gruppo catastale D, escluso D/10
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0,76
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Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP
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0,46
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Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti
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0,46
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Immobili locali a canone concordato
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0,46
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Altri fabbricati
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0,46
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Aree edificabili
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0,46
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Terreni agricoli
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ESENTI
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DETRAZIONI
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti di autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, compete una detrazione d’imposta di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta (comma 749).
RIDUZIONI IMPONIBILE
La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
a) fabbricati di interesse storico o artistico;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (comma 747);
RIDUZIONI IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2023 la riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero torna ad essere pari al 50% . Tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
L’imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato è ridotta al 75 per cento.
Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate:
1^ RATA (acconto dovuto per i primi 6 mesi dell’anno) entro il 16 giugno 2023;
2^ RATA (a saldo) entro il 16 dicembre 2023.
È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2023.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato mediante:
- modello F24 presso banche o uffici postali;
- Pago PA.
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: F985
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
DESCRIZIONE
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CODICE TRIBUTO
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COMUNE
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STATO
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IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
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3912
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-
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IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
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3925
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IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cat. D - INCREMENTO COMUNE
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3930
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IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili
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3916
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IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati
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3918
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L’Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento ai seguenti recapiti:
Telefono: 078396646 interno 4
email: ragioneria@comune.nureci.or.it - ragioneria@pec.comune.nureci.or.it
NURECI, 11.05.2023
Il Responsabile IMU
(Dott.ssa Peppina Gallistru)