Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis").

Data di pubblicazione:
13 Agosto 2020
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis").

Requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni per la misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:

- siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido;

- aver presentato all’Inps, l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio;

- aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto.

La domanda di contributo “Bonus nidi gratis” deve essere presentata, da uno dei genitori e preferenzialmente per via telematica, al Comune dove venga erogato il servizio, ovvero presso il Comune dove il minore risulti in graduatoria per i posti disponibili dei servizi per l’infanzia, mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso comune stabiliti.

aggiornamento disposto dalla R.A.S. il 21.08.2020

  • qualora in sede di domanda di partecipazione, non fosse presentato l’ ISEE calcolato ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. n. 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo famigliare, l’importo delbonus assegnato corrisponderà al minimo previsto per ISEE superiori a euro 40.000,00.
  • In armonia con quanto previsto per il Bonus INPS, relativamente ai bambini che compiono tre anninel corso dell’anno di presentazione della domanda, sarà possibile richiedere il rimborso delle solemensilità comprese tra i mesi di Gennaio ed Agosto 2020.

 

L'Ufficio Amministrativo

Ultimo aggiornamento

Lunedi 22 Agosto 2022